I lavoratore, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità, purchè documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo. Per beneficiare del permesso, il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l'evento che dà diritto al permesso ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Il permesso deve essere usato entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i festivi e quelli non lavorativi. In alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore o la lavoratrice, nell'ipotesi di grave infermità documentata, possono concordare con il datore di lavoro lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.
L'accordo è stipulato in forma scritta e deve indicare i giorni di permesso sostituiti ed i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità. Le diverse modalità concordate devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Tale riduzione deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi in esame sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate E' nullo il licenziamento intimato al dipendente a causa della domanda o della fruizione di detto congedo.
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti obbligati agli alimenti anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi che rendono possibile il congedo sono i seguenti:
Durante il congedo, il dipendente:
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di tale congedo è nullo. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. La disciplina del procedimento per la richiesta e per la concessione o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, è rimessa ai contratti collettivi assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze. Fino alla definizione del procedimento da parte dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare al lavoro anche prima del termine del congedo, dandone previa comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia sostituito il dipendente in congedo, il lavoratore, se vuole riprendere il lavoro anticipatamente, è tenuto a dare un preavviso di almeno sette giorni.
Il lavoratore che fruisce dei permessi per grave infermità o dei congedi per gravi patologie deve presentare idonea documentazione medica. Il certificato relativo alla grave infermità deve essere presentato al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, mentre quello relativo alle patologie deve essere presentato contestualmente alla domanda di congedo.
Il diritto di usufruire del congedo matrimoniale è normato dai contratti collettivi nazionali.
I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad un riposo di 24 ore ed al pagamento, per la giornata del salasso, della normale retribuzione.
Il lavoratore deve produrre al datore di lavoro certificazione medica attestante il salasso, rilasciata dal servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale dell'unità di raccolta. Qualora la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.
Il trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti donatori di midollo osseo hanno diritto, a permessi retribuiti per il tempo occorrente al prelievo per individuare i dati genetici, ai prelievi necessari a stabilire la compatibilità con l'eventuale beneficiario della donazione e all' accertamento dell'idoneità alla donazione. Il donatore ha diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera e per le successive giornate di convalescenza.
I lavoratori studenti, intendendosi per tali coloro che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonchè coloro che frequentano i corsi di formazione professionale, hanno diritto:
I lavoratori studenti che seguono corsi universitari hanno soltanto diritto a permessi giornalieri retribuiti per l'effettuazione degli esami. Condizioni di miglior favore possono trovarsi di frequente nella contrattazione collettiva nazionale.
Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori interessati alle agevolazioni di cui sopra la produzione dei certificati di iscrizione e frequenza ai corsi e partecipazione agli esami.
Ii congedi per la formazione sono finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formativa diverse da quelle svolte dal datore di lavoro. A tal riguardo, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante il congedo, il dipendente:
Di fronte alla richiesta di congedo per la formazione, il datore di lavoro può non accoglierla o differirne l'accoglimento.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di tale congedo è nullo.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali, comprese quelle comunali, provinciali e regionali, coloro che adempiono funzioni presso i corrispondenti seggi, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè - in occasione di "referendum" - i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici o dei promotori del "referendum", hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni. I relativi giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e debbono quindi essere retribuiti. Per i giorni festivi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, si ha diritto a riposi compensativi.
L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni.
I lavoratori eletti membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, ad essere collocati in aspettativa per tutta la durata del loro mandato.
I lavoratori dipendenti eletti sindaci, presidenti delle province, consiglieri dei comuni e delle province, componenti delle giunte comunali, presidenti dei consigli comunali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonchè componenti degli organi di decentramento, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.
Hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti collettivi per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali:
I dirigenti sindacali provinciali e nazionali hanno diritto al riconoscimento dei permessi per poter svolgere l'attività sindacale, anche se tale norma non sia stata specificamente attuata dalla contrattazione collettiva.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali hanno diritto,a richiesta, ad essere collocati in aspettativa, senza retribuzione, per tutta la durata del loro mandato.
I lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro , per accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi predisposti dalle A.S.L. La sospensione dura per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del trattamento riabilitativo (che potrà essere articolato anche per periodi frazionati) e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
L'accertamento dello stato di tossicodipendenza è demandato ad una struttura sanitaria pubblica individuata nel Servizio per la tossicodipendenza. E' fatto divieto di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni pericolose.
Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro, con gli effetti di cui sopra, è riconosciuto, altresì, ai lavoratori familiari di tossicodipendenti che intendano concorrere al programma terapeutico e riabilitativo di questi ultimi, a condizione che il servizio per i tossicodipendenti ne attesti la necessità. Il periodo di assenza dei familiari del lavoratore tossicodipendente deve coincidere con quello dichiarato utile dal Servizio.